Una notizia destinata a modificare il settore del riciclo, quella del decreto End of Waste. Atteso da lungo tempo, se approvato come è stato redatto, rischia di compromettere l'intera filiera del riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione. Ecco cosa è accaduto.
Inziamo dalla premessa: secondo la Direttiva UE 2015/1535, gli Stati sono obbligati a notificare alla Commissione gli schemi di quei provvedimenti che possono creare ostacoli al mercato dell’Unione. Così di recente il Ministero della Transizione Ecologica ha notificato lo schema di “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152“.
Fin qui tutto bene, anzi la notizia sembra positiva, atta a far transitare - finalmente - il sistema verso una reale economia circolare. Quindi, dove è il problema? La criticità riguarda i criteri dei controlli da effettuare sugli aggregati riciclati, in particolare sui valori di concentrazione limite di solventi e idrocarburi policiclici aromatici (IPA).
I solventi non sono presenti negli aggregati riciclati, mentre per gli IPA, legati per lo più al conglomerato bituminoso, il limite imposto dal nuovo decreto è esageratamente restrittivo. Per intenderci, è come se gli aggregati riciclati dovessero venire impiegati su suoli agricoli o sulle aree verdi e non, come avviene, nelle opere edili e infrastrutturali.
La gravità della questione è che viene richiesta la verifica su elementi che vanno a comporre gli aggregati riciclati, non a inquinarli.
Ricapitolando, erano anni che il settore del riciclaggio rifiuti da costruzione e demolizione attendeva il decreto End of Waste, anche perché per End of Waste s'intende il processo che, concretamente, permette a un rifiuto di tornare a essere un prodotto utile. Ma così formulato, bloccherebbe interamente il settore. Secondo Paolo Barbieri, presidente di Anpar, associazione nazionale produttori aggregati riciclati, si assisterebbe alla chiusura degli impianti già nel 2023.
Riportiamo la dichiarazione di Paolo Barberi, pubblicata nell'articolo del 14 aprile 2022 sul Sole 24 Ore: «Quindi quello che noi possiamo dire oggi è che, se il decreto andrà in vigore così com'è adesso, noi passeremo realisticamente nel 2023 da un livello di riciclaggio di circa il 78% a un livello di riciclaggio che probabilmente non supererà il 10%. Bisognerebbe capire che noi abbiamo l'interesse a lavorare bene perché i nostri impianti comportano investimenti di milioni di euro, danno lavoro a migliaia di persone a livello nazionale. Io mi sento di garantire che dei circa 1800 impianti, autorizzazioni, che ci sono in Italia per il recupero di rifiuti inerti, la stragrande maggioranza è gestita da aziende serie che hanno interesse a lavorare nella legalità».
Secondo lo schema di decreto presentato alla Commissione, possono essere ammessi per la produzione di aggregato recuperato i seguenti rifiuti (Allegato I):
Rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione (Capitolo 17 EER):
170101 Cemento
170102 Mattoni
170103 Mattonelle e ceramiche
170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170302 Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170504 Terre e rocce da scavo, diverse da quelle di cui alla voce 170503
170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507
170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
Altri rifiuti inerti di origine minerale (non appartenenti al Capitolo 17 EER)
010408 Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
010409 Scarti di sabbia e argilla
010410 Polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413 Rifiuti prodotti dal taglio e dalla segagione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201 Residui di miscela di preparazione non sottoposti a trattamento termico
101206 Stampi di scarto costituiti esclusivamente da sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti o da sfridi di laterizio cotto e argilla espansa eventualmente ricoperti con smalto crudo in concentrazione <10% in peso
101208 Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101311 Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
120117 Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 120116 costituiti esclusivamente da sabbie abrasive di scarto
191209 Minerali (come sabbia, rocce)
I seguenti materiali recuperati possono essere ammessi per gli usi seguenti (Allegato II):
Il 15 giugno è il termine massimo entro cui la Commissione può opporsi al Regolamento. Se viene approvato, dall’entrata in vigore, le aziende avranno 180 giorni per adeguarsi alle nuove disposizioni. Attendiamo sviluppi...